Sicurezza sul lavoro nel settore marittimo

Il Decreto Legislativo n. 271 del 27 luglio 1999 è il riferimento normativo in materia di “sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali”, in cui si definiscono le risorse, le responsabilità, le procedure e l’organizzazione per la gestione dei sistemi di sicurezza del lavoro marittimo. L’Italia è un paese per tre lati bagnato dal mare, in cui le attività marittime contribuiscono in modo sostanziale al PIL, la tradizione marittima è lunga a partire dagli etruschi, da Roma quando il porto di Ostia era un centro nevralgico di scambi commerciali e il Tevere era navigabile fino alle Repubbliche Marinare. La sicurezza sul lavoro nel settore marittimo non è dunque un argomento lontano e che merita un approfondimento.
 

Qual è l’organizzazione del sistema di sicurezza sul lavoro marittimo


Il Codice della Navigazione pone all’apice della gerarchia di bordo delle navi marittime, il comandante il quale è nominato dall’armatore ed è l’unico che può destituirlo dalla carica. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante a operare a bordo subentra in sua vece l’ufficiale di coperta più anziano, fino a nuove disposizioni dell’armatore. Gli obblighi del comandante contemplano:

  • Il possesso di adeguato titolo professionale;
  • L’emissione di procedure e istruzioni per l’equipaggio in materia di igiene, salute e sicurezza;
  • Stabilire gli incarichi della gestione di situazioni emergenziali;
  • Informare l’armatore e il rappresentate della sicurezza in caso di incidenti o eventi imprevedibili;
  • Informare l’armatore di eventuali deficienze in materia di igiene, salute e sicurezza.

L’armatore è il responsabile dell’esercizio di impresa di navigazione, indipendentemente dall’essere proprietario o meno della nave, ed è quindi il titolare del rapporto di lavoro con l’equipaggio e in quanto datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo e ha l’obbligo di informare sui rischi del lavoro.
 

Obblighi dell’armatore, del comandante e del lavoratore marittimo


L’armatore e il comandante hanno l’obbligo – nell’ambito delle rispettive competenze – di: - designare il Responsabile e gli addetti del Servizio Previdenza e Protezione (RSPP);

- designare il medico competente in caso di infortunio;

- organizzare il lavoro a bordo ripartendo i carichi e le ore di lavoro a bordo;

- informare i lavoratori dei rischi specifici e fornire gli adeguati dispositivi di protezione;

- limitare il numero di lavoratori esposti ad agenti tossici e nocivi:

- garantire le condizioni di efficienza nell’ambiente di lavoro:

- formare e addestrare il personale in materia d’igiene.
 

Da parte sua, il lavoratore marittimo è un membro dell’equipaggio che svolge un servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca. I suoi obblighi sono: - osservare le misure disposte dall’armatore e dal comandante della nave; - non compiere operazioni di propria iniziativa; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI; - segnalare al comandante o all’RSPP le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione; - sottoporsi ai controlli sanitari.
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare il documento INAIL dedicato ai lavoratori marittimi (Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze) oppure consultare una delle società competenti in sicurezza sul lavoro a Roma coma la US Group.



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